The statute

Statuto della “SWING DANCE SOCIETY Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale”
TITOLO I
Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1

Denominazione e sede

1
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., un'associazione denominata “SWING DANCE SOCIETY Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale”, in breve “SWING DANCE SOCIETY A.S.D. A.P.S." (d'ora in poi “Associazione”).
2
Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio ai fini del mantenimento del riconoscimento sportivo l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
3
La qualifica di “associazione di promozione sociale” e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua l'iscrizione nella sezione APS del RUNTS ed in costanza della stessa.
4
L'Associazione aderisce alla rete associativa AICS procedendo annualmente all'affiliazione e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'ente nazionale.
5
L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente, oltre ad ogni altra informazione utile ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
6
L'Associazione ha la sede legale in Via Natalino Corazza n. 6, nel Comune di Bologna. Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2

Finalità sociali ed oggetto

1
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo con lo scopo di:
a
sviluppare e diffondere le attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e discipline sportive di DANZE SWING, previste e riconosciute dal CONI (BC007 - Lindy Hop, Boogie Woogie, Swing Dance, Rock'n Roll, Mixing Blues ecc. / BC004 – Tap Dance, Charleston e danze tradizionali varie), dal Dipartimento dello Sport e dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ed anche attualmente non previste (Balboa, Shag, Vernacular Jazz, Soft Shoes, Breakaway, West Coast Swing, Hollywood Style, One Step, Turkey Trot, Two steps, Blues Dance, Chicago Triple, Texas Shuffle, Struttin', Savoy Walk, Slow Drag).
b
promuovere lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
c
promuovere la diffusione dell'attività sportiva per tutti per il benessere psicofisico, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative sociali e sanitarie;
d
promuovere la conoscenza e l'esercizio delle discipline sportive praticate;
e
promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
f
promuovere iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale e persone appartenenti ad altre categorie fragili per agevolarne l'inserimento nella società;
g
promuovere il rispetto del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne;
h
promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare il paesaggio e la salute dell'ambiente, favorendone la conoscenza e la tutela.
2
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in favore dei propri associati, dei loro famigliari, dei tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dei volontari propri associati:
a
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in via stabile e principale ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021 in quanto Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021;
b
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
f
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
g
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
h
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
i
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
5
L'Associazione garantisce la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee degli Organismi Sportivi per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei rispettivi Consigli.
6
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del CIP e dell'Ente di appartenenza/affiliazione, accettando eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti potranno disporre a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione.
7
L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ivi inclusa quella ricreativa in favore di propri soci anche attraverso la gestione di un punto di ristoro, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
8
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II
Della vita associativa

Articolo 4

Associati

1
Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
3
Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, anche per mezzo di strumenti informatici (email, sito web, ecc.), recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
4
La qualifica di associato si acquisisce all' accoglimento della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.
5
Il consiglio direttivo (o il consigliere appositamente delegato) nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di ammissione, potrà procedere, in ogni caso, al rigetto della domanda dell'aspirante nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
6
La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7
Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
8
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni delibera dell'associato minorenne.
9
L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
10
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

1
Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2
In particolare, i soci hanno:
a
il diritto a partecipare alle attività associative;
b
il diritto di voto in Assemblea;
c
il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
d
il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
4
Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5
I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6
I soci sono tenuti a mantenere una irreprensibile condotta ai fini sportivi, che deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Articolo 6

Decadenza dei soci

1
La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2
L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3
Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro due mesi dal termine dell'anno sociale.
4
Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5
Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III
Degli organi associativi

Articolo 7

Organi sociali

1
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2
Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo

Articolo 8

Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2
L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.
3
L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a
almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
b
almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6
Sono ammesse le audio/video assemblee come regolamentato dal presente statuto.
7
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovato invio, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
9
L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10
L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12
L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15
Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17
L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18
Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9

Partecipazione all'assemblea

1
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2
Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, uno o più associati nei limiti della normativa vigente per le APS e le ASD, nonché le associazioni riconosciute.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1
L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2
Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3
In particolare, l'Assemblea ordinaria:
a
nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b
approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c
determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali e i modelli organizzativi e di controllo, nonché i codici di condotta, previsti dall'art. 16 c. 2 del d.lgs. 39/2021;
d
nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo;
e
nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
f
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g
si pronuncia sugli eventuali ricorsi proposti avverso i rigetti sulle domande di ammissione;
h
individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
i
delibera sull'acquisto o la cessione delle proprietà immobiliari dell'Associazione;
j
delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11

Assemblea straordinaria

1
L'Assemblea straordinaria delibera:
a
sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b
sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c
sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12

Validità assembleare

1
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2
L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 13

Audio/video Assemblee

1
È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3
È in ogni caso necessario che:

comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati (a cura dell'Associazione) nei quali gli intervenienti possono affluire.
4
In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5
In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14

Il consiglio direttivo

1
Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3
Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4
I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5
La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6
È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.
7
Il consiglio direttivo dura in carica 4 esercizi, e sono rieleggibili nei limiti della legislazione e dei regolamenti in materia.
8
La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9
Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10
Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.
11
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13
Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.
14
Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15
Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15

Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1
Il consiglio direttivo decade:
a
per la mancanza della metà più 1 dei suoi componenti a causa di dimissioni contemporanee, impedimento definitivo o per vacanza;
b
per dimissioni, impedimento definitivo del presidente;
c
per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2
In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, nei casi di cui al comma 1 lettera b), il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.
3
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nella votazione alla carica di consigliere. Se il numero dei candidati non è sufficiente al reintegro dei consiglieri decaduti, il consiglio proseguirà fino alla celebrazione dell'Assemblea, che verrà convocata senza indugio e che procederà all'elezione dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce:

su iniziativa del Presidente almeno due volte all'anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario;

su richiesta della maggioranza dei consiglieri, che presenta gli argomenti di discussione al presidente, il quale effettuerà la convocazione alla prima data utile.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 17

Compiti del consiglio direttivo

1
Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
a
la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
b
indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
c
determinare l'importo delle quote associative;
d
assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
e
assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
f
assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché dei volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
h
l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i
l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
j
la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
k
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
l
adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
m
delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
o. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18

Il presidente

1
Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2
Dura in carica 4 esercizi ed è rieleggibile nei limiti di legge e di regolamento in materia.
3
Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5
Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19

Il vicepresidente

Sostituisce il presidente in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20

Il segretario e il tesoriere

1
Il segretario, temporaneamente impedito è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
2
Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
3
Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
4
Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
5
Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21

Organo di controllo

1
L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 3 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.
2
Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 cc. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.
3
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5
Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1. del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria procede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione potrà essere svolta dall'organo di controllo purché tutti i componenti siano iscritti presso il registro dei revisori.

TITOLO IV
Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22

Il bilancio di esercizio

1
La redazione e la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio di esercizio è obbligatoria e deve rispettare quanto indicato dall'art. 13 commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Articolo 23

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Articolo 24

Il patrimonio e risorse economiche

1
Il patrimonio è costituito:

da beni mobili e immobili;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2
L' Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

quote associative e contributi degli associati;

eredità, donazioni e lasciti;

contributi pubblici e privati;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

rendite patrimoniali;

raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3
Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V
Dei lavoratori e volontari

Articolo 25

Lavoratori e volontari

1
L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati, che sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
3
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..
4
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni sportive o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa.
5
Tutti i rapporti di lavoro sportivo sono quelli previsti dal Dlgs n. 36/2021 e dalle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di attività sportiva dilettantistica.
6
Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
7
È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Articolo 26

I Tesserati

1
I tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento aderiscono agli Organismi Sportivi (FSN, DSA, EPS) a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
a
atleti;
b
dirigenti sociali e soci;
c
giudici/arbitri;
d
dirigenti;
e
tecnici, istruttori;
f
altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;
g
altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.
2
L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve garantire ai soci ed ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.
3
I tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27

Scioglimento

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi nel rispetto dell'art. 9 c.1 del Codice del Terzo Settore, e comunque previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione prevista alla legge.

Articolo 28

Clausola compromissoria

1
Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti dell'Ente di Affiliazione.
2
A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti.

Articolo 29

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, il Codice del Terzo Settore, e in subordine, in quanto compatibili, le norme del codice civile e del D.Lgs n. 36/2021.